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23 février Part-time, flessibilità sorvegliataCiao a tutti,
con il nuovo anno inizio ad informarvi su alcune novità apportate dalla finanziaria appena approvata che danno un sinificaivo contributo al mondo del lavoro.
Oggi vi segnalo un articolo riguardante il part-time e la flessibilità sorvegliata, attendo Vs eventuali commenti o richieste a riguardo!
Flessibilità sorvegliata nei rapporti part-time. Decidono i sindacati se, quando, quanto e come datori di lavoro e lavoratori possono aumentare le prestazioni lavorative e modificarne la loro collocazione temporale. La novità, in vigore dal 1° gennaio 2008 e prevista dalla legge n. 247/07 di attuazione del protocollo Welfare, toglie all'autonomia individuale la competenza a decidere sulle clausole modificative per passarla alle parti sociali (ai Ccnl). La riforma. È in vigore dal 1° gennaio la legge n. 247/07 che ha dato attuazione al protocollo 23 luglio sul Welfare. Il capitolo sul lavoro ha previsto modifiche alla disciplina del part-time, modifiche che da un lato avrebbero dovuto favorire, mediante sconti contributivi, l'appeal per questo tipo di rapporto di lavoro oltre una certa durata e dall'altro lato avrebbe dovuto ridurre la sfera dell'autonomia privata nella disciplina del rapporto di lavoro. La legge ha trasformato in norme soltanto la seconda parte. Le novità, intervenute con modifiche al dlgs n. 61/00, sono le seguenti:
Le clausole modificative. Nella disciplina vigente fino allo scorso anno (fino al 31 dicembre 2007) il part-time, anche a termine, era molto flessibile sulla rigidità della collocazione della prestazione lavorativa, in relazione a spazio e durata. Gli strumenti disponibili erano (e restano anche dopo la riforma del Welfare, sebbene con vincoli diversi) due: la clausola flessibile (modificazione della collocazione) e la clausola elastica (modifica alla durata). La prima clausola (flessibile) consente la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, normalmente resa a part-time (cioè a orario ridotto rispetto a quello normale previsto per l'azienda). La clausola è praticabile in ogni tipo di rapporto di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale e misto). La seconda clausola (elastica) consente la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa normalmente resa a part-time. La clausola è praticabile solamente nelle tipologie di rapporti di lavoro a tempo parziale verticale e misto; non è possibile, dunque, nei rapporti a part-time di tipo orizzontale. La clausola elastica, normalmente, porta un incremento definitivo della quantità della prestazione di lavoro. La differenza rispetto al lavoro straordinario o al lavoro supplementare è che, invece, queste ultime prestazioni verificano un aumento soltanto temporaneo riferibile a ogni singola giornata nella quale viene richiesta la prestazione aggiuntiva. Le vecchie regole. In base alla disciplina in vigore fino al 31/12/07, le clausole modificative (elastica e flessibile) venivano disciplinate dalle pattuizioni individuali previste tra datore di lavoro e lavoratore in sede di stipulazione del contratto di lavoro a tempo parziale (in sede di assunzione) o anche successivamente (con un patto aggiuntivo). Deve ritenersi che i patti siglati entro lo scorso anno continuino a produrre efficacia anche dopo il 1° gennaio 2008, cioè in vigore delle nuove regole che hanno eliminato l'autonomia privata. Le nuove regole. Con la legge n. 247/07 la disciplina è cambiata radicalmente. Viene introdotto un nuovo principio: sono i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che «possono stabilire» clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa. E sono sempre i Ccnl che, nei rapporti di lavoro a part-time di tipo verticale o misto, «possono stabilire» anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Resta fermo come nel passato, inoltre, che gli stessi ccnl stabiliscono:
Ai ccnl è dato anche il compito di prevedere le «compensazioni» a favore dei lavoratori il cui diritto sorge nel momento in cui il datore di lavoro dovesse far ricorso all'esercizio del potere di modificare il rapporto di lavoro. Il preavviso e le compensazioni. Con la nuova disciplina, dunque, il potere di modificare (per mezzo di clausole elastiche o flessibili) il rapporto di lavoro è esercitabile da parte del datore di lavoro sono se previsto e nelle condizioni e alle modalità stabiliti dai Ccnl. Inoltre, ove possibile, tale esercizio comporta sempre in favore del lavoratore il diritto a un preavviso di almeno cinque giorni, fatte salve le intese fra le parti. Non solo; ma il lavoratore ha pure diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai medesimi contratti collettivi.
Fonte: ItaliaOggi Sette - 11 Febbraio 2008 CommentairesPour ajouter un commentaire, connectez-vous avec votre identifiant Windows Live ID (si vous utilisez Messenger ou Xbox LIVE, vous avez un identifiant Windows Live ID). Connectez-vous Vous n'avez pas d'identifiant Windows Live ID ? Inscrivez-vous RétroliensL'URL de rétrolien de ce billet est : http://oggilavoro.spaces.live.com/blog/cns!9A45D9DB52B4A374!257.trak Blogs Web qui font référence à ce billet
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